Il target di queste operazioni è rappresentato principalmente da procedure fallimentari e di amministrazione straordinaria aperte da tempo e la cui componente aziendale operativa (industriale o commerciale) è cessata o risulta già ceduta a terzi.
In tale contesto l’operatività di Borgosesia SpA si sostanzia:
- / nel proporre un concordato fallimentare in cui questa, od un “veicolo” a tal fine costituito, funga da assuntore di tutte le attività concorsuali;
- / nella valorizzazione e successiva dismissione delle attività così acquisite.
dato il loro prezzo di acquisizione, sostanzialmente inferiore rispetto al valore reale, i beni immobili derivanti da procedure di questo genere (i cosiddetti “distressed assets”) possono rappresentare opportunità molto interessanti di investimento, qualora sussistano condizioni strategiche quali, in genere, il pregio dell’immobile e la posizione centrale o in quartieri ad alta potenzialità di crescita.
In questo caso il target è rappresentato principalmente da società ancora in attività che presentano significative problematiche economico/finanziarie tali da imporre il ricorso ad una procedura concorsuale vera e propria, ad un accordo di ristrutturazione o ad un piano di risanamento.
In questi casi l’operatività di Borgosesia SpA risulta più articolata potendo prevedere la combinazione di molteplici attività fra le quali
- / il solo ruolo di “advisor” e/o l’assistenza alla formulazione del piano di ristrutturazione e/o risanamento;
- / la ricerca di soggetti interessati al rilievo delle attività ancora esercitate dall’azienda in crisi;
- / l’acquisto dei beni materiali, immateriali e dei crediti della società debitrice, acquisto effettuato direttamente o anche tramite apposite “newco” (veicoli societari) partecipate o finanziate dai creditori della debitrice, con pagamento del corrispettivo dovuto attraverso l’accollo ovvero con la compensazione, in tutto o in parte, dei debiti che la debitrice ha nei confronti dei creditori che partecipano all’acquisizione delle attività; nel caso in cui le attività della debitrice siano riferite a quelle tipiche delle imprese di costruzione e/o immobiliari l’acquisto potrà avvenire anche da parte di terzi soggetti solvibili e “in bonis”.